Ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
§ un quinto dei membri di una Camera, o
§ 500.000 elettori, o
§ cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Diversamente da quanto prevede l’art. 75 Cost. per il referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge, non è richiesta una soglia minima di partecipazione al voto ai fini della validità del risultato referendario.
La procedura per lo svolgimento del referendum è disciplinata dal titolo I della L. 352/1970[1] e si articola nei passaggi che seguono.
Dopo l’approvazione, in seconda votazione, a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi dei componenti di Camera o Senato di una legge costituzionale[2], ha luogo la pubblicazione del testo della legge nella Gazzetta ufficiale, preceduta dall’avvertimento che i soggetti previsti dall’art. 138 Cost. possono chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione, che si proceda a referendum (detto, appunto, “costituzionale”), con apposita richiesta da far pervenire, da parte dei delegati dei richiedenti, alla cancelleria della Corte di cassazione.
Per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 138 Cost. la legge reca ulteriori indicazioni:
§ qualora la richiesta sia presentata da almeno un quinto dei membri di una delle Camere, le sottoscrizioni devono essere autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta che essi sono parlamentari in carica;
§ la deliberazione di richiedere il referendum da parte di cinque Consigli regionali deve essere approvata da ciascun Consiglio con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione;
§ della raccolta delle firme di almeno 500.000 elettori, promossa da almeno dieci cittadini, si deve dare annuncio con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il giorno successivo alla presentazione dell’iniziativa alla cancelleria della Corte di cassazione.
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle disposizioni dell’art. 138 Cost., decide sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, termine ultimo per contestare ai presentatori le eventuali irregolarità.
In caso di contestazione di irregolarità, i presentatori possono, entro i 5 giorni successivi, presentare deduzioni o dichiarare che intendono sanare le irregolarità contestate: le eventuali irregolarità devono essere sanate entro 20 giorni dalla data dell’ordinanza dell’Ufficio centrale.
L’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente entro i 2 giorni successivi. Esso comunica quindi l’ordinanza sulla legittimità della richiesta di referendum al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale, nonché ai delegati dei richiedenti.
Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum con proprio decreto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.
Il referendum si svolge in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione (ai sensi della L. 62/2002[3], le operazioni di voto si estendono alla giornata del lunedì successivo).
Nel caso in cui venga approvata, con maggioranza inferiore a due terzi nella seconda deliberazione, un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine di 60 giorni indicato, l’indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente.
Non si applica al referendum costituzionale la disposizione (prevista per il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.) secondo cui, qualora intervenga lo scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto viene sospeso all’atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali, e i termini del procedimento per il referendum già indetto riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.
Dalle previsioni legislative relative ai tempi di svolgimento del procedimento per il referendum costituzionale si ricava che l’unico elemento di rigidità temporale, una volta che l’Ufficio centrale per il referendum abbia deciso per la legittimità della richiesta, è dato dall’obbligo di svolgere il referendum in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione. Quanto al resto, si tratta di adempimenti per i quali sono previsti i termini massimi e non i minimi (salvo il tempo “tecnico” necessario per il compimento degli stessi).
[1] L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
[2] Il terzo comma dell’art. 138 Cost. dispone infatti che “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
[3] L. 16 aprile 2002, n. 62, Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.