Costituzioni nazionali e Unione Europea

L'integrazione dell'ordinamento comunitario nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro non riguarda più, e da tempo, la sola legislazione ordinaria: negli ordinamenti nazionali si è andata realizzando, nel corso del tempo, sotto la pressione di diverse esigenze, una vera costituzionalizzazione (in senso ampio) dell'Unione europea nelle Costituzioni nazionali.
Tale processo è avvenuto, negli Stati di più antica adesione all'Unione europea, a partire dal basso, dalla progressiva trasformazione degli ordinamenti fino a richiedere modifiche costituzionali ovvero la'introduzione di norme permissive o limitative dei processi di integrazione. Negli Stati di più recente adesione, l'adeguamento della Costituzione è avvenuto funzionalmente all'ingresso nell'Unione. In entrambi i casi, tale processo di accoglimento e riconoscimento si è di norma tradotto in esplicite modificazioni delle rispettive Carte costituzionali. Il prospetto allegato pone in evidenza le norme costituzionali determinate, nei singoli Stati membri, dalla partecipazione alla Unione europea.


La "clausola europea" nelle Costituzioni di 25 Stati membri

Stato membro

Austria

Riferimenti costituzionali

Artt. 23A - 23F Cost.

Contenuti salienti

Per l'ingresso dell'Austria nell'Unione europea è stato seguito il procedimento di revisione costituzionale più aggravato, quello definito di "revisione totale", previsto nel caso in cui vengano modificati i principi fondamentali: infatti il trasferimento all'UE di competenze essenziali in ambito legislativo è stato inteso come deroga al principio della derivazione del diritto dal popolo austriaco e quello del ruolo di norma di rango superiore della stessa Costituzione. Di conseguenza, applicando le disposizioni dell'art. 44, comma 3, Cost. sulla revisione totale della Costituzione federale, nel giugno 1994 la sottoscrizione del Trattato di adesione è stata preceduta dal referendum popolare e seguita dall'approvazione parlamentare. Contestualmente si è provveduto ad una revisione costituzionale, inserendo in Costituzione 6 articoli (23A-23F), relativi soprattutto alle competenze tra Federazione e Länder nei rapporti comunitari, problema particolarmente avvertito in Austria, in ragione dell'assetto tradizionalmente federale dello Stato.

Stato membro

Belgio

Riferimenti costituzionali

Art. 34 Cost.

Contenuti salienti

Tra gli Stati fondatori, il Belgio era l'unico che fosse sprovvisto, al momento della firma dei Trattati comunitari, di una norma costituzionale idonea a fornire il fondamento a eventuali limitazioni di sovranità. Al contrario, la Costituzione belga, caratterizzata da una impostazione ottocentesca, affermava all'art. 25 (oggi art. 33, dopo la nuova numerazione realizzata nel 1993) che "tutti i poteri emanano dalla Nazione". Soltanto nel 1970 è stato inserito un nuovo art. 25-bis (oggi art. 34) secondo il quale "L'esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico".

Stato membro

Cipro

Riferimenti costituzionali

Art. 19 Cost. Rep. Unita di Cipro (2004)

Contenuti salienti

L'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Unita di Cipro, (il testo integrale della Costituzione costituisce il primo allegato dell' "Accordo fondativo" del 31 marzo 2004) è interamente dedicato alla partecipazione di Cipro all'Unione europea. In conformità alla forma di governo federale assunta dal nuovo soggetto politico unitario, l'articolo 19 contiene una clausola generale sul rispetto della ripartizione delle competenze federali e regionali nella rappresentanza in sede europea e nella fase di negoziazione ed attuazione degli atti normativi comunitari (art. 19, commi 3 e 4). Il potere sostitutivo del governo federale in caso di inadempimento degli obblighi comunitari da parte dei governi regionali è previsto dal successivo comma 5 mentre una disposizione generale a garanzia dell'applicazione del diritto comunitario nell'ordinamento interno è contenuta al comma 8 ("No provision of this Constitution shall invalidate laws, acts or measures by the federal government or the constituent states required by the obligations of European Union membership, or prevent laws, acts or measures by the European Union, or institutions thereof, from having the force of law throughout Cyprus").

Stato membro

Danimarca

Riferimenti costituzionali

Art. 20 Cost.

Contenuti salienti

L'art. 20 della Costituzione del 1953 consente il trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali create al fine di promuovere la cooperazione e l'ordine giuridico internazionale, mediante una legge che deve essere approvata con la maggioranza dei 5/6 dei membri del Parlamento. In mancanza di tale elevata maggioranza e qualora si consegua la maggioranza semplice necessaria per l'approvazione dei progetti di legge ordinari, se il Governo intende mantenere il progetto si fa ricorso al referendum popolare.

Stato membro

Estonia

Riferimenti costituzionali

Art. 123 Cost.

Contenuti salienti

L'Estonia ha aderito all'UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 14 settembre 2003. La Costituzione del 1992 non contiene alcun riferimento esplicito all'Unione europea o al trasferimento di competenze statali o di sovranità ad organizzazioni internazionali o sovranazionali. Una clausola generale relativa al primato del diritto internazionale patrizio nell'ordinamento interno è contenuta nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione ("If laws or other legislation of Estonia are in conflict with international treaties ratified by the Riigikogu [Estonian Parliament, n.d.t.], the provisions of the international treaty shall apply"). Il primo comma dello stesso articolo sancisce tuttavia esplicitamente un obbligo di conformità dei trattati rispetto alla Costituzione (The Republic of Estonia shall not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution). La legge di modifica costituzionale approvata a seguito del risultato del referendum ed entrata in vigore il 14 dicembre 2003 (in traduzione inglese denominata "The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act", (RT I 2003 64, 429), stabilisce testualmente al § 1 che l'Estonia può appartenere all'Unione europea in conformità con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Estonia ("Estonia may belong to the European Union in accordance with the fundamental principles of the Constitution of the Republic of Estonia"). Al § 2 la stessa legge precisa che per quanto concerne l'adesione dell'Estonia all'Unione europea, la Costituzione della Repubblica di Estonia si applica tenendo conto dei diritti e degli obblighi derivanti dal Trattato di adesione ("As of Estonia's accession to the European Union, the Constitution of the Republic of Estonia applies taking account of the rights and obligations arising from the Accession Treaty").

Stato membro

Finlandia

Riferimenti costituzionali

Art. 1, comma 3, Cost.

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Al momento dell'adesione della Finlandia all'UE, la Costituzione vigente non conteneva disposizioni esplicite circa la possibilità del trasferimento di competenze statali ad organizzazioni internazionali o sopranazionali. Nel 1994, la legge di ratifica del trattato di adesione all'UE ed i trattati fondativi della CEE e dell'UE venne formalmente approvata come "legge di eccezione", secondo la procedura di revisione costituzionale. Nella nuova Costituzione del 2000, l'art. 1, comma 3, contiene una clausola generale sulla partecipazione della Finlandia alla "cooperazione internazionale per la protezione della pace e dei diritti umani e per lo sviluppo della società". Tale clausola consente di configurare per tali fini la legittimità di un trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali o sopranazionali con il limite previsto dal successivo articolo 94, comma 3 Cost., secondo cui nessun obbligo internazionale può mettere in pericolo i fondamenti democratici della Costituzione.

Stato membro

Francia

Riferimenti costituzionali

Artt. 88-1 - 88-4

Contenuti salienti

A seguito della riforma costituzionale del 1992 è stato introdotto nella Costituzione un nuovo Titolo XV (artt. 88-1 - 88-4), relativo all'Unione Europea. Tali disposizioni, pur contenendo una generale clausola di partecipazione della Francia all'UE (art. 88-1) si riferiscono unicamente ai trasferimenti di competenze in esse puntualmente indicati. Tanto che, nel 1997, in vista della ratifica del Trattato di Amsterdam, si è dovuto far fronte a una ulteriore revisione. Finalità essenziale di tale limitazione "procedurale" al prevalere dei Trattati comunitari è, evidentemente,quella di non privare una volta per tutte il Parlamento francese, o i cittadini francesi, del controllo delle diverse tappe dell'integrazione comunitaria, controllo che è invece mantenuto attraverso il necessario ricorso alla procedura di revisione costituzionale, ai sensi dell'art. 89 della Costituzione.

Stato membro

Germania

Riferimenti costituzionali

Art. 23 LF.

Contenuti salienti

La nuova formulazione dell'articolo 23 della Legge fondamentale tedesca, introdotta a seguito della revisione costituzionale del 1992, prevede che "per la realizzazione di un Europa unita, la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione europea, la quale è impegnata al rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, sociali e federativi e del principio di sussidiarietà e garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equiparabile a quella contemplata da questa Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo trasferire dei diritti di sovranità mediante legge, con l'assenso del Bundesrat. All'istituzione dell'Unione europea, nonché alle modifiche delle sue basi pattizie e a disposizioni equiparabili, che comportano una modifica o integrazione della Legge fondamentale secondo il suo contenuto o che rendono possibili tali modifiche o integrazioni, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79" relativi alle modifiche della Legge fondamentale. Ai controlimiti materiali cui l'articolo 23 fa riferimento in relazione al diritto comunitario si aggiungono quelli espressamente previsti dal comma 3, del successivo articolo 79, secondo cui "non è ammissibile una modifica della Legge fondamentale che tocchi l'articolazione della Federazione in Länder, la partecipazione dei Länder alla legislazione o principi [fondamentali] enunciati negli artt. 1 e 20" riguardanti, rispettivamente, la dignità umana ed i principi che qualificano la Germania come Stato federale, democratico e sociale.

Stato membro

Grecia

Riferimenti costituzionali

Art. 28 Cost.

Contenuti salienti

Il comma 2 dell'articolo 28 Cost., riformulato a seguito della revisione costituzionale del 1981, in previsione dell'ingresso della Grecia nella Comunità europea, prevede che "al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell'accordo è richiesta una legge votata con la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati". Correlativamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo, prevede che "la Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all'esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell'uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di eguaglianza e in condizioni di reciprocità". Una ulteriore revisione del testo costituzionale nel 1986 ha interessato il primo comma dell'articolo 28 introducendovi la previsione esplicita del primato del diritto internazionale patrizio nell'ordinamento interno ("Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge". Il comma 2 dell'articolo 28 Cost., riformulato a seguito della revisione costituzionale del 1981, in previsione dell'ingresso della Grecia nella Comunità europea, prevede che "al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell'accordo è richiesta una legge votata con la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati". Correlativamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo, prevede che "la Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all'esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell'uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di eguaglianza e in condizioni di reciprocità". Una ulteriore revisione del testo costituzionale nel 1986 ha interessato il primo comma dell'articolo 28 introducendovi la previsione esplicita del primato del diritto internazionale patrizio nell'ordinamento interno ("Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge" come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge".

Stato membro

Irlanda

Riferimenti costituzionali

Art. 29 Cost.

Contenuti salienti

Il primato del diritto comunitario è riconosciuto in Irlanda direttamente dal testo costituzionale, in cui la legge del 1972 sul terzo emendamento alla Costituzione (Third Amendment of the Constitution Act 1972) approvata per consentire l'adesione dell'Irlanda alla Comunità europea, ha, tra l'altro, introdotto nell'art. 29 la previsione (oggi par. 4, n. 10) secondo cui "nessuna disposizione della presente Costituzione annulla le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dallo Stato in ottemperanza agli obblighi di membro dell'UE o delle Comunità ovvero impedisce che le leggi approvate, gli atti o le misure adottati dall'UE o dalle Comunità, o dalle sue istituzioni, o dagli organi competenti secondo i Trattati istitutivi delle Comunità, abbiano forza di legge nello Stato".

Stato membro

Italia

Riferimenti costituzionali

Artt. 11, 117 e 120 Cost.

Contenuti salienti

La partecipazione dell'Italia al processo di costruzione dell'Unione europea è storicamente avvenuta sulla base dell'articolo 11 della Costituzione, che, pur non facendo diretta menzione dell'Europa, prevede che l'Italia, "(…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". A seguito della riforma costituzionale intervenuta nel 2001, l'art. 117, primo comma, stabilisce ora che sia la legislazione statale sia quella regionale devono svolgersi nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli comunitari. Il secondo comma demanda alla competenza statale esclusiva la materia dei rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. Il terzo comma del medesimo articolo, nell'enumerare le materie di legislazione concorrente, pone al primo posto i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all'ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l'articolo 117, quinto comma, e l'articolo 120, secondo comma). europea delle Regioni. Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all'ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l'articolo 117, quinto comma, e l'articolo 120, secondo comma).

Stato membro

Lettonia

Riferimenti costituzionali

Artt. 68 e 79 Cost.

Contenuti salienti

La Lettonia ha aderito all'UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 20 settembre 2003. Nella Costituzione del 1992 non si rilevano disposizioni espressamente riguardanti il trasferimento di sovranità o competenze all'Unione europea né il primato del diritto comunitario sul diritto interno. Il primo comma dell'articolo 68 Cost. riconosce a titolo generale la possibilità del trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali allo scopo di rafforzare la democrazia ("Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international institutions. International agreements in which a part of State institution competencies are delegated to international institutions may be ratified by the Saeima in sittings in which at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority vote of the members present is necessary for ratification".) Per quanto concerne l'adesione iniziale e le modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione della Lettonia all'UE, i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 68 Cost. prevedono la necessità del ricorso al referendum ("Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Saeima. Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at least one-half of the members of the Saeima"). Per l'approvazione della questione sottoposta al referendum il successivo articolo 79 Cost. richiede che abbiano partecipato alla votazione almeno la metà dei votanti nelle ultime elezioni politiche e che la maggioranza si sia espressa a favore ("… A draft law, decision regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated in the previous Saeima election and if the majority has voted in favour of the draft law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership). trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali allo scopo di rafforzare la democrazia ("Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international institutions. International agreements in which a part of State institution competencies are delegated to international institutions may be ratified by the Saeima in sittings in which at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority vote of the members present is necessary for ratification".) Per quanto concerne l'adesione iniziale e le modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione della Lettonia all'UE, i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 68 Cost. prevedono la necessità del ricorso al referendum ("Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Saeima. Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at least one-half of the members of the Saeima"). Per l'approvazione della questione sottoposta al referendum il successivo articolo 79 Cost. richiede che abbiano partecipato alla votazione almeno la metà dei votanti nelle ultime elezioni politiche e che la maggioranza si sia espressa a favore ("… A draft law, decision regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated in the previous Saeima election and if the majority has voted in favour of the draft law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership).

Stato membro

Lituania

Riferimenti costituzionali

Art. 136 Cost.

Contenuti salienti

L'articolo 136 della Costituzione lituana del 1992 dispone testualmente "The Republic of Lithuania shall participate in international organizations provided that they do not contradict the interests and independence of the State". La legge costituzionale del 13 luglio 2004 (n. IX-2343) sulla partecipazione della Repubblica lituana all'Unione europea prevede all'articolo 2 la diretta applicazione ed il primato del diritto comunitario nell'ordinamento interno ("The norms of the European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania").nell'ordinamento interno ("The norms of the European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania").

Stato membro

Lussemburgo

Riferimenti costituzionali

Artt. 37 e 49bis Cost.

Contenuti salienti

Con la revisione costituzionale del 1956, alla vigilia del Trattato di Roma, il Lussemburgo ha inserito nella sua Costituzione, di impianto ottocentesco ma soggetta a molteplici revisioni, l'art. 49-bis, che consente di devolvere temporaneamente, attraverso un trattato, a istituzioni di diritto internazionale l'esercizio di competenze riservate dalla Costituzione ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Secondo l'art. 37, poi, tali trattati debbono essere approvati con la maggioranza prevista per la revisione costituzionale, ovvero i due terzi della assemblea legislativa.

Stato membro

Malta

Riferimenti costituzionali

Contenuti salienti

La Costituzione maltese del 1964, nel testo aggiornato alle ultime modifiche del 2001, non contiene riferimenti espliciti all'Unione europea. L'incorporazione dei trattati e degli atti normativi comunitari nel diritto interno maltese è sancita dall'articolo 3 della legge del 16 luglio 2003 sull'accesso di Malta all'Unione europea (European Union Act 2003, Chapter 460). Il secondo comma dello stesso articolo contiene una clausola generale di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno ("Any provision of any law which from the said date is incompatible with Malta's obligations under the Treaty or which derogates from any right given to any person by or under the Treaty shall to the extent that such law is incompatible with such obligations or to the extent that it derogates from such rights be without effect and unenforceable).

Stato membro

Paesi Bassi

Riferimenti costituzionali

Artt. 92 e 93 Cost.

Contenuti salienti

L'ordinamento dei Paesi Bassi, a seguito della revisione costituzionale del 1953, contiene norme di grande apertura nei confronti del diritto internazionale, la cui portata è stata, in via interpretativa, estesa anche al diritto UE. In particolare, l'art. 92 autorizza il conferimento, attraverso un trattato o in virtù di un trattato, di competenze legislative, amministrative e giudiziarie a organizzazioni internazionali, senza introdurre alcun limite a tale conferimento. A sua volta, l'art. 93 stabilisce che i trattati e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali prevarranno, qualora siano self-executing, sulle leggi nazionali.

Stato membro

Polonia

Riferimenti costituzionali

Artt. 90 e 91 Cost.

Contenuti salienti

La Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina compiutamente il problema della diretta applicabilità del diritto non nazionale e degli eventuali conflitti con il diritto nazionale. In un sistema delle fonti aperto alla normativa internazionale, l'art. 90 prevede la possibilità - voluta dai costituenti specificamente in vista dell'adesione all'Unione europea - che la Polonia deleghi ad una istituzione internazionale le competenze degli organi statali su determinate materie, seguendo una procedura speciale. A sua volta, l'art. 91 dispone che i trattati internazionali ratificati si applichino direttamente nell'ordine legale nazionale, con prevalenza sulle leggi contrastanti. In particolare, il par. 3 dell'art. 91, affrontando specificamente il problema dell'efficacia del diritto comunitario, prevede che le norme delle organizzazioni internazionali cui la Polonia partecipa si applicano direttamente nel diritto interno e prevalgono in caso di conflitti con le leggi nazionali. In tal modo, si chiarisce che il diritto comunitario direttamente applicabile opera direttamente e immediatamente nell'ordinamento giuridico polacco, a mezzo di ogni singolo giudice, sostituendosi alla legislazione nazionale in caso di contrasto, così da creare una diretta saldatura fra l'ordinamento polacco e l'art. 249 TCE La Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina compiutamente il problema della diretta applicabilità del diritto non nazionale e degli eventuali conflitti con il diritto nazionale. In un sistema delle fonti aperto alla normativa internazionale, l'art. 90 prevede la possibilità - voluta dai costituenti specificamente in vista dell'adesione all'Unione europea - che la Polonia deleghi ad una istituzione internazionale le competenze degli organi statali su determinate materie, seguendo una procedura speciale. A sua volta, l'art. 91 dispone che i trattati internazionali ratificati si applichino direttamente nell'ordine legale nazionale, con prevalenza sulle leggi contrastanti. In particolare, il par. 3 dell'art. 91, affrontando specificamente il problema dell'efficacia del diritto comunitario, prevede che le norme delle organizzazioni internazionali cui la Polonia partecipa si applicano direttamente nel diritto interno e prevalgono in caso di conflitti con le leggi nazionali. In tal modo, si chiarisce che il diritto comunitario direttamente applicabile opera direttamente e immediatamente nell'ordinamento giuridico polacco, a mezzo di ogni singolo giudice, sostituendosi alla legislazione nazionale in caso di contrasto, così da creare una diretta saldatura fra l'ordinamento polacco e l'art. 249 TCE

Stato membro

Portogallo

Riferimenti costituzionali

Artt. 7 e 8 Cost.

Contenuti salienti

La Costituzione portoghese del 1976 non conteneva alcun riferimento all'integrazione europea e il Portogallo viene solitamente considerato uno dei pochi paesi che hanno aderito alla Comunità in assenza di una clausola costituzionale di trasferimento dei poteri. Tuttavia, già nel 1982 si era provveduto ad inserire nell'art. 8, relativo al diritto internazionale, un comma (il 3) secondo il quale "le norme che emanano dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano direttamente nell'ordinamento interno, quando ciò sia stabilito espressamente dai trattati istitutivi". Nel 1989, dopo l'ingresso nella Comunità, una nuova revisione ha stabilito che "Il Portogallo partecipa al rafforzamento dell'identità europea e al sostegno delle azioni degli Stati europei a favore della pace, del progresso economico e della giustizia tra le nazioni". In occasione del Trattato di Maastricht altre modifiche sono state introdotte, tra le quali risalta il nuovo comma 6 dell'art. 7, che contiene la clausola di trasferimento dei poteri all'UE, una clausola circondata da molte cautele e garanzie: "Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, con il rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di realizzare la coesione economica e sociale, può convenire sull'esercizio in comune dei poteri necessari alla costruzione dell'UE". La sesta revisione costituzionale, approvata il 23 aprile 2004, ha modificato il comma 6 dell'art. 7, inserendo, tra l'altro, quale condizione per l'esercizio in comune dei poteri, il rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, il 4, all'art.8, secondo cui "le disposizioni dei Trattati sull'Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni nell'esercizio delle rispettive competenze sono applicabili nell'ordinamento interno nei termini definiti dal diritto dell'Unione, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto". Si tratta, pertanto, di una revisione finalizzata essenzialmente a introdurre limiti e condizioni al diritto dell'Unione, del quale si riconosce implicitamente il primato, ponendo però al contempo un preciso confine, riconducibile ai "principi fondamentali dello Stato democratico di diritto", e aprendo la via ad un eventuale controllo di costituzionalità degli atti comunitari, quantomeno riguardo al rispetto di tale parametro.

Stato membro

Regno Unito

Riferimenti costituzionali

Art. 10a Cost.

Contenuti salienti

Il Regno Unito ha aderito alla Comunità economica europea a partire dal 1° gennaio 1973. L'anno precedente il Parlamento aveva approvato lo European Communities Act 1972, che ha incorporato il diritto comunitario nell'ordinamento interno e ha introdotto il principio in base al quale i giudici sono tenuti ad interpretare ed applicare il diritto interno precedente e successivo in coerenza con quello comunitario (art. 2).

Stato membro

Repubblica Ceca

Riferimenti costituzionali

Art. 10a Cost.

Contenuti salienti

La Repubblica ceca ha approvato nel 2001 i suoi "euro-emendamenti" alla Costituzione, introducendovi, in particolare, l'art. 10a che consente il trasferimento di sovranità a favore di organizzazioni internazionali, senza peraltro indicare specificamente l'Unione europea, e introduce specifiche garanzie procedimentali (Art. 10: 1. By international treaties some legal powers of organs of the Czech Republic may be transferred to international organizations or institutions. 2. For the ratification of an international treaty, referred to in paragraph 1, the consent of Parliament is required, if the constitutional law does not stipulate, that for the consent a referendum is necessary).

Stato membro

Slovacchia

Riferimenti costituzionali

Art. 7 Cost.

Contenuti salienti

In Slovacchia, nel 2001, sono stati adottati appositi emendamenti costituzionali per consentire l'adesione all'Unione europea. A tal fine è stato riscritto, in via generale, l'art. 7, comma 2, Cost., specificando che la Slovacchia può trasferire la propria sovranità all'Unione europea e alle Comunità europee e che il diritto comunitario prevale sul diritto interno (art. 7, comma 2: "The Slovak Republic may, by international treaty, which wasratified in the manner specified by law, or on the basis of this treaty transfer the implementation of its rights to the European Communities and the European Union. Legally binding acts of the European Communities and the European Union have precedence over the laws of the Slovak Republic" ) ratified in the manner specified by law, or on the basis of this treaty transfer the implementation of its rights to the European Communities and the European Union. Legally binding acts of the European Communities and the European Union have precedence over the laws of the Slovak Republic").

Stato membro

Slovenia

Riferimenti costituzionali

Art. 3a Cost.

Contenuti salienti

La Slovenia ha proceduto, nel 2003, ad una revisione costituzionale per consentire l'adesione all'Unione europea. In particolare il nuovo art. 3a Cost., al primo comma, prevede che, con una trattato ratificato a maggioranza dei 2/3 dei deputati, la Slovenia può trasferire l'esercizio di parte della sovranità ad organizzazioni internazionali basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla democrazia, sui principi dello stato di diritto. Al secondo comma, si specifica inoltre che gli atti normativi e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia abbia trasferito parte della sovranità saranno applicate in Slovenia secondo le regole delle medesime organizzazioni ("Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations) comma, si specifica inoltre che gli atti normativi e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia abbia trasferito parte della sovranità saranno applicate in Slovenia secondo le regole delle medesime organizzazioni ("Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations).

Stato membro

Spagna

Riferimenti costituzionali

Art. 93 Cost.

Contenuti salienti

L'art. 93 della Costituzione è la norma sulla quale si basa l'appartenenza della Spagna all'UE. Tale articolo, pur non contenendo un espresso riferimento alla Comunità europea, è stato pensato, dai Costituenti del 1978, nella prospettiva del futuro ingresso della Spagna nella Comunità. Secondo questa disposizione, "con legge organica si può autorizzare la stipulazione di trattati per attribuire ad una organizzazione internazionale l'esercizio delle competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes generali o al Governo, secondo il caso, la garanzia della esecuzione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli orgnismi internazionali o sovranazionali titolari dei poteri trasferiti". Una volta entrati a far parte dell'ordinamento, i trattati internazionali, e, con essi, quindi, anche quelli comunitari, non possono essere modificati, derogati o sospesi dalle fonti nazionali (art. 96, comma 1 Cost.). Qualora si intenda stipulare un trattato che contenga disposizioni contrastanti con la Costituzione, occorre una preventiva revisione costituzionale. Il Governo o una delle due Camere può adire il Tribunale costituzionale affinché dichiari se sussiste o meno il contrasto (art. 95). La Legge Organica 3/2004 all'art. 2.3 ha aggiunto alle tradizionali funzioni del Consiglio di Stato il compito di redigere studi e rapporti richiesti dal Governo e di elaborare le proposte di legge o di riforma costituzionale in base agli obiettivi, ai criteri e ai limiti individuati dal Governo stesso. Sulla base di questa legge, il 4 marzo 2005 il Consiglio dei Ministri ha richiesto al Consiglio di Stato uno studio sulle problematiche relative a quattro modifiche costituzionali, ritenute necessarie per adeguare la Costituzione del 1978 ai mutamenti prodotti dalla partecipazione della Spagna all'Unione europea e ai cambiamenti relativi all'effettiva realizzazione dello Stato delle autonomie locali. In particolare per quanto concerne l'inserimento di una esplicita "clausola europea" il Governo ha richiesto anche un'ipotesi di formulazione della clausola stessa. In data 16 febbraio 2006 il Consiglio di Stato in sessione plenaria ha approvato lo studio analitico delle implicazioni relative alle modifiche costituzionali proposte dal Governo. Per quanto concerne la clausola europea il Consiglio di Stato ha proposto modifiche al preambolo della Costituzione per la parte relativa alla manifestazione di volontà del popolo spagnolo di partecipare, insieme alle altre democrazie europee, al processo di costruzione europea e l'inserimento di un titolo specifico per il riferimento all'Unione Europea.

Stato membro

Svezia

Riferimenti costituzionali

Legge sulla forma di governo, Capitolo X, art. 5

Contenuti salienti

La Costituzione svedese prevede in via generale la possibilità che il Parlamento trasferisca potere decisionalealla Comunità europea, a condizione, tuttavia, che essa garantisca una protezione dei diritti e delle libertà fondamentali equipollente a quella contenuta nelle Leggi fondamentali svedesi e nella CEDU e che tale trasferimento avvenga con una delibera approvata con il quorum dei 3/4 dei votanti. Al momento dell'adesione alla UE si discusse la possibilità di inserire in Costituzione anche una norma sulla prevalenza del diritto comunitario, ma poi ci si limitò ad introdurla nella legge di adesione del 1994 (Lag 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen), prevedendo la diretta efficacia in Svezia del diritto comunitario, con la forza propria che discende dai Trattati.

Stato membro

Ungheria

Riferimenti costituzionali

Art. 2 A Cost.

Contenuti salienti

L'articolo 2A introdotto nella Costituzione ungherese a seguito della riforma costituzionale del 2002 prevede espressamente che la Repubblica di Ungheria può partecipare come Stato membro all'Unione europea, esercitando alcuni poteri costituzionali unitamente agli altri Stati membri. La legge di ratifica degli accordi internazionali rivolti a tal fine deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento, maggioranza analoga a quella richiesta per la revisione costituzionale, ai sensi dell'art. 28 Cost.